PROPOSTA DI MOZIONE PER LA RIDUZIONE DELLE NOTIFICHE ENDOPROCESSUALI POSTE A CARICO DELL’AVVOCATO
Il Congresso Nazionale Forense, riunito a Torino nei giorni 16-18 ottobre 2025,
PREMESSO CHE:
- il processo civile telematico ha da tempo digitalizzato le notifiche e comunicazioni di cancelleria;
- in numerose ipotesi endoprocessuali, nonostante le parti siano già costituite in giudizio con il patrocinio di un difensore e siano quindi destinatarie di comunicazioni telematiche da parte della cancelleria, la normativa vigente pone a carico dell’avvocato l’onere di notificare alle controparti determinati atti o provvedimenti (quali, a titolo esemplificativo, il ricorso in riassunzione e il relativo decreto di fissazione udienza, l’istanza di anticipazione dell’udienza, l’istanza di correzione di errore materiale, nonché i reclami e i relativi decreti di fissazione udienza in specifici procedimenti);
- tale duplicazione di adempimenti – da un lato la comunicazione/notificazione di cancelleria, dall’altro l’ulteriore notifica a cura del difensore – comporta un aggravio di oneri per gli avvocati, che devono estrarre copie, attestarne la conformità, procedere alla notifica e depositarne la prova, con conseguente dispendio di tempo e risorse;
- la prassi attuale appesantisce inutilmente il fascicolo informatico con la duplicazione di documenti (atti già presenti nel sistema e relative prove di notifica), e impone al giudice ulteriori controlli sulla regolarità delle notifiche effettuate dai difensori;
- i sistemi informatici delle cancellerie, come il SICID, sono tecnicamente in grado di effettuare direttamente tali notificazioni/comunicazioni alle parti già costituite tramite semplici funzionalità operative (es. apposizione di un “flag” in fase di accettazione degli atti o dei provvedimenti), come peraltro già avviene per numerose altre comunicazioni di cancelleria;
- un modello analogo di semplificazione è già stato adottato, ad esempio, nel processo dinanzi alla Corte di Cassazione, dove l’art. 370 c.p.c. non prevede la notifica del controricorso;
CONSIDERATO CHE:
- la razionalizzazione delle attività processuali e l’eliminazione di adempimenti ridondanti sono fondamentali per l’efficienza del sistema giustizia e per la valorizzazione del ruolo del difensore;
- l’affidamento di tali notifiche endoprocessuali direttamente alla cancelleria, nei casi in cui le parti sono già costituite e i loro domicili digitali sono noti al sistema, costituirebbe una logica evoluzione del processo telematico, sfruttando appieno le potenzialità degli strumenti digitali esistenti;
- tale modifica normativa non solo alleggerirebbe gli avvocati da incombenze meramente formali, ma semplificherebbe anche l’attività di controllo del giudice e contribuirebbe a mantenere i fascicoli informatici più snelli e facilmente consultabili;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
DELIBERA
di chiedere al Consiglio Nazionale Forense di farsi promotore, presso le competenti sedi legislative e ministeriali, di specifiche proposte di modifica normativa al Codice di Procedura Civile e alle relative disposizioni di attuazione, affinché:
- Sia previsto che, in determinati e specifici casi endoprocessuali in cui tutte le parti sono già costituite a mezzo di difensore e i cui domicili digitali sono registrati nei sistemi di cancelleria, la notificazione di istanze, ricorsi e dei relativi provvedimenti del giudice sia effettuata direttamente ed esclusivamente a cura della cancelleria per via telematica.
- Siano individuate puntualmente le fattispecie processuali oggetto di tale modifica, prendendo in considerazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi quali:
- la notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza (modificando, ad esempio, l’art. 303 c.p.c.);
- la notifica dell’istanza di anticipazione dell’udienza e del relativo provvedimento;
- la notifica dell’istanza di correzione di errore materiale e del relativo provvedimento (modificando, ad esempio, l’art. 288, co. 2, c.p.c.);
- la notifica di reclami e dei relativi decreti di fissazione udienza nei procedimenti in cui le parti sono già costituite nel giudizio principale (es. art. 473-bis.24, co. 3, c.p.c.; art. 669-terdecies, co. 3, c.p.c.; art. 739 c.p.c.).
- Sia stabilito che la notificazione effettuata dalla cancelleria ai sensi del punto 1 abbia pieno valore legale ai fini della decorrenza dei termini e della regolare instaurazione del contraddittorio sulla specifica fase o istanza processuale.
- Siano parallelamente implementate le funzionalità dei sistemi informatici ministeriali per assicurare l’efficace, tempestiva e tracciabile esecuzione di tali notifiche dirette da parte delle cancellerie.
