IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRASSEGNO DIGITALE (C.D. “GLIFO”) E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

PROPOSTA DI MOZIONE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRASSEGNO DIGITALE (C.D. “GLIFO”) E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

Il Congresso Nazionale Forense, riunito a Torino nei giorni 16-18 ottobre 2025,

PREMESSO CHE:

  • l’evoluzione del processo telematico ha introdotto significativi cambiamenti nelle modalità di gestione, consultazione e trattamento degli atti giudiziari;
  • la verifica dell’autenticità e della conformità delle copie (siano esse analogiche o digitali) estratte dai fascicoli informatici rappresenta un adempimento frequente e talvolta oneroso per gli avvocati e per il personale di cancelleria;
  • l’attuale sistema delle attestazioni di conformità, pur necessario, comporta un dispendio di tempo e risorse che potrebbe essere significativamente ridotto attraverso l’adozione di tecnologie idonee a garantire l’integrità e la riconducibilità del documento alla sua matrice digitale originale;
  • l’articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) prevede la possibilità di apporre un contrassegno digitale (c.d. “glifo”) sulle copie analogiche di documenti informatici, attraverso il quale è possibile accedere al documento informatico originario o verificarne la corrispondenza;
  • l’articolo 196-undecies delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile disciplina le modalità di attestazione della conformità;
  • l’estensione e la sistematizzazione dell’utilizzo del “glifo” su tutti gli atti e provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici consentirebbe una drastica riduzione della necessità di attestazioni di conformità manuali, semplificando l’attività professionale e amministrativa e aumentando al contempo la sicurezza e l’efficienza del sistema giustizia;
  • una possibile evoluzione normativa potrebbe riguardare una modifica dell’articolo 23, comma 2-bis, del CAD, finalizzata a chiarire inequivocabilmente l’applicabilità del contrassegno sia alle copie analogiche di documenti informatici, sia alle copie informatiche di documenti informatici, eliminando ogni potenziale ambiguità interpretativa;

CONSIDERATO CHE:

  • la semplificazione degli adempimenti burocratici e l’efficientamento dei processi sono obiettivi prioritari per migliorare la funzionalità del servizio giustizia e l’attività quotidiana degli avvocati;
  • l’adozione diffusa del “glifo” garantirebbe un accesso più rapido e sicuro al documento originale, facilitando la circolazione degli atti giudiziari in formato digitale nativo e riducendo il rischio di errori o alterazioni;
  • tale innovazione si tradurrebbe in un alleggerimento degli oneri per gli avvocati, che potrebbero dedicare maggiori risorse all’attività difensiva propriamente detta, e per le cancellerie, che vedrebbero ridotte le incombenze relative alle attestazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

DELIBERA

di invitare il Consiglio Nazionale Forense a farsi promotore, presso le competenti sedi istituzionali e ministeriali, di ogni opportuna iniziativa normativa e tecnica volta a:

  1. Implementare e rendere obbligatorio l’utilizzo del contrassegno digitale (c.d. “glifo”) su tutti i documenti, atti e provvedimenti originali contenuti nei fascicoli informatici del processo civile, penale e amministrativo.
  2. Promuovere le necessarie modifiche normative, inclusa l’eventuale revisione dell’articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale, per assicurare che il contrassegno digitale sia lo strumento ordinario per consentire l’accesso al documento informatico originale e per verificarne la corrispondenza con qualsiasi sua copia, sia essa analogica o informatica, superando così la necessità generalizzata delle attestazioni di conformità manuali da parte degli avvocati e dei cancellieri, fatte salve residuali ipotesi eccezionali.
  3. Sostenere l’adeguamento dei sistemi informatici ministeriali per garantire la generazione automatica e l’apposizione del “glifo” su tutti i documenti prodotti digitalmente dall’Ufficio Giudiziario e su quelli depositati telematicamente dalle parti, nonché per assicurare la facile accessibilità e verificabilità del documento originale tramite detto contrassegno.
  4. Prevedere che la presenza del “glifo” su una copia informatica o analogica costituisca, di per sé, attestazione di conformità all’originale informatico presente nel fascicolo telematico, limitando l’obbligo di specifica attestazione manuale da parte del difensore o del cancelliere a casi eccezionali e tassativamente previsti.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto