Proposta di introduzione di un meccanismo di composizione preliminare innanzi ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competenti, quale condizione alternativa di definizione per gli esposti disciplinari intercorrenti tra iscritti, limitatamente a fattispecie di lieve entità afferenti ai doveri di colleganza.
Il Congresso Nazionale Forense,
PREMESSO CHE:
- Si constata un progressivo e significativo incremento del carico di lavoro gravante sui Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD), con conseguente potenziale pregiudizio per la tempestività e l’efficacia della risposta sanzionatoria, elementi cardine della funzione disciplinare;
- Appare meritevole di ponderazione l’ipotesi che talune categorie di procedimenti disciplinari, segnatamente quelli originati da asserite violazioni dei principi di deontologia nei rapporti di colleganza, ove il fatto contestato presenti profili di manifesta tenuità, possano trovare una più rapida ed efficace risoluzione mediante l’esperimento di un tentativo di composizione bonaria, officiato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato;
- Tale prospettiva procedurale, seppur con specifico riferimento alle controversie in materia di compensi professionali, rinviene un suo antecedente normativo nell’articolo 29, comma 1, lettera o), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), il quale attribuisce ai Consigli dell’Ordine la facoltà di intervenire, anche su istanza di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra iscritti, ovvero tra questi e la clientela, in dipendenza dell’esercizio professionale, al fine di promuoverne la composizione;
CONSIDERATO CHE:
- Resta ferma ed intangibile la competenza funzionale esclusiva ed inderogabile dei Consigli Distrettuali di Disciplina in ordine all’accertamento dell’illecito disciplinare e all’irrogazione delle relative sanzioni, conformemente ai dettami della Legge n. 247/2012 e dei relativi regolamenti attuativi;
- L’introduzione di un meccanismo di deflazione del contenzioso disciplinare, circoscritto a violazioni di minima offensività e limitato ai rapporti interprofessionali, potrebbe favorire non solo una più celere definizione di tali vicende, ma altresì stimolare una riflessione autocritica e una potenziale ricomposizione dei rapporti tra i professionisti coinvolti, con positiva ricaduta sull’immagine e sul decoro della classe forense;
- La delibazione circa la “particolare tenuità” del fatto, quale presupposto per l’attivazione del summenzionato procedimento di composizione, dovrà necessariamente permanere nella sfera di valutazione tecnico-discrezionale del Consiglio Distrettuale di Disciplina procedente, quale dominus dell’azione disciplinare;
Tutto ciò premesso e considerato, il Congresso Nazionale Forense
IMPEGNA
Il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense, ciascuno per le rispettive competenze:
- Ad avviare le opportune iniziative normative, anche attraverso la modifica del Regolamento CNF n. 2/2014 (recante la disciplina del procedimento disciplinare), ovvero di altra pertinente normativa secondaria, volte a introdurre una disposizione che preveda quanto segue:
- Nell’ipotesi di esposti presentati da un avvocato nei confronti di altro avvocato, aventi ad oggetto la presunta violazione di norme deontologiche disciplinanti i rapporti di colleganza, qualora il Consiglio Distrettuale di Disciplina adito ritenga prima facie che l’addebito contestato integri una fattispecie di “particolare tenuità”, possa disporre, prima di procedere all’eventuale formulazione del capo di incolpazione, la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato presunto incolpato (o a un Consigliere da questi delegato).
- Il Presidente del Consiglio dell’Ordine (o suo delegato), ricevuti gli atti, convocherà le parti innanzi a sé per esperire un tentativo di conciliazione, invitandole a una riconsiderazione complessiva della vicenda e a una potenziale revisione delle rispettive posizioni. Dell’intervenuta comparizione e dell’esito del tentativo di conciliazione verrà redatto apposito processo verbale.
- Il processo verbale attestante l’esito, positivo o negativo, del tentativo di conciliazione dovrà essere immediatamente trasmesso al Consiglio Distrettuale di Disciplina procedente. Quest’ultimo, nell’esercizio della propria autonomia valutativa e discrezionale, terrà conto del comportamento processuale e sostanziale serbato dalle parti in sede di conciliazione ai fini delle proprie definitive determinazioni, potendo, in caso di esito positivo e di effettiva composizione della controversia con eliminazione della connotazione di rilevanza disciplinare del fatto, ovvero di sua oggettiva irrilevanza ab origine, deliberare il non luogo a procedere mediante archiviazione.
